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"Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge".
Questa formulazione dell'articolo lascia pochi spazi ai dubbi.
Il contratto HA forza di legge tra le parti che lo sottoscrivono. Pertanto, laddove una delle parti diventasse inadempiente, l'altra ha tutto il diritto di chiedere all'Autorità Giudiziaria, tra l'altro, di condannare la controparte a risarcire il danno.
Sulla carta sembra tutto semplice e lineare, tanto che sembra strano che alcuni si sottraggano alle obbligazioni assunte quando hanno firmato il contratto.
Come fanno (le persone inadempienti) a pensare di potersi disinteressare delle conseguenze giuridiche che derivano dalla mancata osservanza agli obblighi scritti sul contratto?
Questa è una domanda che molti si pongono e a cui si cercherà di dare una risposta comprensibile, scevra da linguaggio in "legalese" o "giuridichese" che spesso affligge gli avvocati.
Con il termine inadempimento si identifica la non esecuzione totale o parziale o la inesatta o non puntuale esecuzione di una obbligazione, per causa imputabile o non imputabile al debitore.
Supponiamo che Tizio voglia vendere la sua auto usata, definendola in buone condizioni, per la somma di Euro 4.000,00.
Decide di fare tutto da solo, pubblica su un noto sito web di oggetti usati il suo annuncio e aspetta di venire contattato.
Caio vede l'annuncio e contatta Tizio offrendogli Euro 2.500,00.
Tizio propone la somma finale di Euro 3.000,00 e Caio accetta.
Caio è il fiero proprietario di un'auto usata in buone condizioni. Tizio è il fiero proprietario di Euro 3.000,00.
La vendita è conclusa e Caio se ne va con l'auto.
Dopo 3 settimane, l'auto in buone condizioni si spegne improvvisamente.
Caio si rivolge al meccanico di fiducia e gli dice che per aggiustarla servono Euro 2.000,00.
Caio si sente "raggirato" da Tizio e quindi torna da lui, dicendogli che deve pagare la riparazione.
Tizio gli risponde che non ci pensa neppure, e che i suoi obblighi sono stati adempiuti quando gli ha consegnato la macchina.
Di fronte a questo Caio si rivolge ad un avvocato, e informa il suo difensore che vuole fare causa a Tizio perché Tizio è stato inadempiente avendogli venduto un'auto in condizioni inservibili.
Le domande che l'avvocato di Caio si porrà saranno: 1) quali sono gli obblighi del venditore e 2) Tizio è stato inadempiente relativamente a detti obblighi?
Il venditore ha, in generale, questi obblighi:
a) consegnare la cosa al compratore;
b) fargli acquistare la proprietà della cosa;
c) garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa.
In merito alle lettere a) e b), Tizio è indubbiamente adempiente avendo consegnato l'auto a Caio e avendo fatto il passaggio di proprietà al PRA.
Relativamente alla lettera c) qui le opinioni sono indubbiamente contrastanti e più precisamente:
- in merito all'evizione, che è una garanzia che il venditore offre al compratore consistente nel garantire che nessuno cercherà di sottrarre al compratore il bene acquistato, non ci sono problemi. Nessuno sta reclamando l'auto acquistata da Caio;
- in merito ai vizi della cosa il terreno è decisamente più scivoloso.
I vizi della cosa venduta possono definirsi come "qualsiasi anomalia o difetto che renda la cosa venduta inidonea o meno idonea all'uso cui è destinata, o che ne diminuisca in modo apprezzabile il valore",
- e i vizi possono essere fatti valere dal compratore solo se non erano conosciuti o conoscibili (usando la normale diligenza) al momento dell'acquisto.
L'avvocato potrebbe dire a Caio che, nonostante il prezzo pagato, il bene era già inservibile al momento dell'acquisto e che pertanto ha diritto alla restituzione di quanto versato e al risarcimento dei danni.
Se Caio agisce in giudizio, sarà l'Autorità giudiziaria a stabilire quale sia la regola applicabile al caso concreto e si accerterà se vi è stato, o non vi è stato, inadempimento da parte di Tizio.
Tizio, preoccupato dalla situazione, si rivolge ad un avvocato e gli racconta quanto successo.
L'avvocato di Tizio si pone le stesse identiche domande che si era fatto l'avvocato di Caio e conclude dicendo che in questo caso non emerge con assoluta certezza l'esistenza di un inadempimento.
Considerato che il prezzo pagato era estremamente contenuto, Caio era conscio, o comunque avrebbe dovuto supporre, l'esistenza di vizi e che pertanto avrebbe dovuto far analizzare la macchina da un meccanico.
A parere di questo avvocato, vi sono gli estremi per potersi confrontare di fronte all'Autorità Giudiziaria.
Qualificare un determinato evento come "inadempimento" non spetta alle parti, ma all'Autorità giudiziaria investita del caso.
L'accertamento dell'inadempimento non è il punto di partenza bensì il punto di arrivo di un processo in cui, mediante il dialogo tra le parti (o meglio, dei loro avvocati) il Giudice, avendo riguardo alle peculiarità dell'evento, decide quale regola va applicata al caso concreto.
Per arrivare alla sentenza è necessario avere: tempo, pazienza, energia e denaro. In quest'ordine.
Potremmo chiederci se, in un caso come sopra prospettato, si sarebbe potuto fare qualcosa di diverso ed evitare che si creasse questa situazione.
La risposta è Nì, e dal titolo iniziale e dalla conclusione sotto riportata, troverete una possibile strada alternativa.
Tizio anziché fare tutto da solo avrebbe potuto rivolgersi a un avvocato che gli predisponesse un contratto fatto su misura.
In questo contratto si sarebbero messi, nero su bianco, una serie di elementi, quali ad esempio:
- l'oggetto del contratto;
- lo stato attuale dell'auto, evidenziando i "difetti" che giustificavano il prezzo offerto
che avrebbero consentito al compratore di comprendere i detti difetti e quindi avrebbe acquistato con cognizione di causa.
Caio, firmando il contratto fatto su misura, non avrebbe potuto sostenere che era ignaro dei vizi della cosa né avrebbe potuto chiedere una riduzione del prezzo pagato sostenendo che nessuno lo aveva informato dei vizi.
E' anche vero che, ai sensi dell'art. 24 Cost. "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti o interessi legittimi" pertanto non è escluso che, anche in presenza di un contratto stilato secondo le regole dell'arte, la parte agisca in giudizio.
Ed è altrettanto vero che, in virtù dell'art. 1375 C.C. sopra riportato, il contratto ha forza di legge tra le parti per cui, in un caso del genere, ben difficilmente Caio potrà ottenere una sentenza a favore.
In caso di soccombenza, si ricorda, che tendenzialmente la parte è costretta a pagare le spese anche dell'avvocato della controparte, pertanto Tizio dovrà anticipare l'onorario del suo avvocato ma, laddove vedesse la domanda di Caio rigettata (ossia Caio perde la causa) Caio dovrà pagare pure l'avvocato di Tizio.
Rimane fermo, comunque, il principio per cui il processo ha sempre un'alea di rischio ineludibile e che nel dubbio, e se è possibile, è sempre meglio transare.